Le agevolazioni in tema di imballaggi e rifiuti

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 04/09/2019

Abbuono del 25 per cento riconosciuto dal venditore all’acquirente che rende l’imballaggio e contributo del 25 per cento in caso di acquisto di prodotti derivanti dal riciclo e dal riuso.
Sono questi due incentivi introdotti dal Decreto crescita e volti a incentivare lo smaltimento e il riutilizzo di determinati rifiuti.

L’articolo 26 bis del Dl 34/2019 prevede, innanzitutto, la possibilità per le imprese venditrici di riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto.

Sempre l’articolo 26 bis introduce, inoltre, una specifica agevolazione fiscale anche per l’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati, ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo.

Tale agevolazione consiste in un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati. Questo credito di imposta è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di 10mila euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

Il contribuente, al fine di fruire dell’agevolazione oggetto di esame, è tenuto a indicare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso.

Con l’articolo 26 ter sempre del Dl 34/2018, viene invece introdotta, per l’anno 2020, un’agevolazione fiscale volta a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti dal riciclaggio di rifiuti o di rottami.

In particolare, tale agevolazione consiste in un credito di imposta a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero composti di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Il credito di imposta è pari al 25 per cento del costo di acquisto dei suddetti prodotti da riciclo e riuso ed è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 10mila euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

Il credito d’imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale e non è cumulabile con quello di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 145/2018, che prevede un credito d’imposta nella misura del 36 per cento, alle imprese che, per gli anni 2019 e 2020, incrementano il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa al recupero energetico, al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Il Decreto crescita prescrive altresì che, per i soggetti acquirenti di beni che non sono destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, il contributo spetta fino a un importo massimo annuale di 5mila euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

Facendo presente che tale contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, tutti i crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione.