Per le detrazioni in edilizia lo sconto in fattura è limitato ai grandi interventi

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 27/01/2020

La legge di Bilancio 2020, legge 160/2019, ha abrogato, con decorrenza dal primo gennaio 2020, la possibilità per il fornitore di applicare uno sconto in fattura in «sostituzione» della detrazione spettante al contribuente per interventi di riqualificazione energetica ovvero per interventi rientranti nel cosiddetto sisma bonus.

Al posto di tale sconto ne ha introdotto un altro, avente però condizioni diverse e molto più stringenti.

Il Dl crescita, Dl 34/2019, aveva introdotto la possibilità, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2019, per il soggetto avente diritto alla detrazione sia per gli interventi di efficienza energetica sia per gli interventi di adozione di misure antisismiche, di optare, anziché per la detrazione stessa, per un contributo di pari importo da ricevere sotto forma di sconto in fattura, posto in essere direttamente dal fornitore.

Tale ultimo soggetto aveva poi due possibilità: usufruire di un credito d’imposta pari allo sconto effettuato al cliente, da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, ovvero cedere il credito d’imposta a propri fornitori di beni e servizi senza che questi ultimi potessero ulteriormente cedere il credito.

Facendo presente che in ogni caso il credito d’imposta non poteva essere ceduto a istituti di credito e a intermediari finanziari, questo «sconto in fattura» ha comportato il sollevamento di varie proteste perché poteva essere ed è stato applicato solo da aziende che non risultano avere particolari problemi finanziari mentre quelli meno solidi, finanziariamente parlando, non potevano certo applicarlo, con una distorsione della concorrenza.

La legge di Bilancio 2020 ha cambiato radicalmente anche le regole dello «sconto in fattura», che nella versione precedente rimangono vigenti, come già detto, fino al 31 dicembre 2019, introducendo all’interno dell’articolo 14 del Dl 63/2013 una nuova disposizione che consente, in sostanza, di optare per lo sconto in fattura da parte dell’avente diritto alla detrazione, con riferimento, però, ai soli interventi di «ristrutturazione importante di primo livello», individuabili nel decreto Mise 26 giugno 2015, effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, che però abbiano un importo pari o superiore a 200mila euro. Sono esclusi, quindi, dallo sconto in fattura gli interventi antisismici.

Lo sconto è sempre anticipato dal fornitore che potrà, come già detto, usufruire di un credito d’imposta pari allo sconto effettuato al cliente, da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, ovvero cedere il credito d’imposta a propri fornitori di beni e servizi senza che questi ultimi possano ulteriormente cedere il credito.

È in ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.