Le somme risarcitorie sono sempre escluse dalla base imponibile Iva

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 17/06/2019

Sono escluse dalla base imponibile Iva le somme dovute a titolo risarcitorio.

Lo ribadisce, alla luce di quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, n. 1, del Dpr 633/1972, l’agenzia delle Entrate attraverso l’interpello n. 74 di quest’anno.

La questione esposta all’Agenzia riguarda un’azienda che, dopo aver beneficiato del recupero di alcuni propri crediti da parte di un’altra società in ciò specializzata, addebita al cliente originario, che già è debitore del corrispettivo e della relativa imposta per le operazioni effettuate dall’istante, anche somme dovute a titolo di interessi moratori e di spese per il recupero crediti, assoggettate, queste ultime, a Iva da parte della società di recupero crediti al momento della fatturazione delle proprie prestazioni alla stessa società creditrice.

La domanda verte sulla correttezza dell’esclusione dalla base imponibile, da parte della creditrice, degli importi addebitati al cliente originario a titolo di interessi moratori e di spese per il recupero crediti, in base a quanto disposto dall’articolo 15 richiamato.

L’agenzia delle Entrate evidenzia dapprima che l’articolo 3, comma 1, del Dpr 633/1972, prescrive che «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte», mentre l’articolo 13 stabilisce che «la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti»; successivamente fa presente che, affinché possa trovare applicazione il n. 1), del primo comma dell’articolo 15 della legge Iva, che esclude dalla base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori, quelle dovute per penalità e quelle per ritardi o altre irregolarità, è necessario che vi sia, come peraltro già evidenziato con risoluzione 73/E/2005, l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali.

Nel caso di specie, visto che la società creditrice nei propri contratti con i clienti poi risultanti inadempienti, ha previsto una clausola risolutiva espressa e una clausola penale in presenza di inadempimento contrattuale, in cui viene previsto, opzionalmente, anche il risarcimento di ogni danno ulteriore, le somme chieste al cliente a titolo di interessi moratori e di spese per il recupero crediti sono da escludere dalla base imponibile, in base a quanto disposto dal citato n. 1), dell’articolo 15, in quanto di natura risarcitoria.

Con risoluzione 64/E/2004, l’agenzia delle Entrate aveva già avuto modo di evidenziare che le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo.

Naturalmente eventuali interessi richiesti per la dilazione dei termini di pagamento non sono somme da escludere dalla base imponibile, ma costituiscono, invece, valori esenti dall’imposta in base a quanto disposto dall’articolo 10, n. 1), del Dpr 633/1972.