L’Ivafe va versata sui prodotti finanziari, non più sulle attività

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 03/06/2019

L’Ivafe è dovuta sui prodotti finanziari e non, invece, sulle attività finanziarie in genere.

Il quadro RW della dichiarazione dei redditi, storicamente dedicato al monitoraggio fiscale, serve anche per la determinazione e l’eventuale versamento dell’Ivie, l’imposta sul valore degli immobili all’estero, e dell’Ivafe, l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero.

Proprio con riferimento a quest’ultima imposta, dovuta sostanzialmente dalle persone fisiche residenti in Italia, essa colpisce in realtà i prodotti finanziari.

Prima dell’intervento del legislatore fiscale attraverso la legge 161/2014, l’Ivafe era dovuta su tutte le attività finanziarie detenute all’estero ma, a seguito del predetto intervento, dal 2014 viene fatto riferimento ai «prodotti finanziari» anziché alle «attività finanziarie».

Non sono più coinvolti dall’imposta, quindi, tutta una serie di investimenti esteri tra cui sicuramente le partecipazioni che, però, sebbene non sono tassate con l’Ivafe devono essere comunque indicate, ai fini del monitoraggio, all’interno del quadro RW.

Per individuare i prodotti finanziari, è utile fare riferimento al Dlgs 58/1998 (Tuf), che all’articolo 1, comma 1, lettera u) stabilisce che si intendano per tali «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari».

Il comma 2, del richiamato articolo, precisa inoltre che «Per strumento finanziario si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell’Allegato I. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari».

Alla luce di ciò per strumenti finanziari si devono intendere i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, i contratti di opzione, a termine e derivati nelle varie tipologie (per esempio opzione, future, swap) connessi a un’amplissima casistica (per esempio valori mobiliari, valute, tassi di interesse, rendimenti, indici, misure o merci, variabili climatiche, tariffe di trasporto, etc.), nonché i contratti finanziari differenziali.

Per la definizione, invece, di «valori mobiliari» è necessario fare riferimento al comma 1-bis sempre dell’articolo 1 del Tuf, che precisa che si intendono tali le «categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali», quali per esempio, le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario, le obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli, e qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati in precedenza o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.

Da quanto sopra deriva che sono escluse dall’Ivafe sia le partecipazioni che non rientrano nella definizione di valori mobiliari, di cui si è detto poco sopra, come per esempio le quote detenute in società a responsabilità limitata o in società di persone, sia i finanziamenti e i metalli preziosi, sia che essi siano depositati presso intermediari esteri in conto metallo sia allo stato grezzo o monetato depositati in cassette di sicurezza presso intermediari esteri.

L’Ivafe è dovuta anche sui conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero sempre che il valore medio di giacenza annuo sia superiore a 5.000 euro.