Locazioni brevi, attenzione all’attività d’impresa

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 14/10/2019

La locazione breve posta in essere da una persona fisica non configura attività d’impresa, qualora i servizi eventualmente messi a disposizione non fanno configurare una autonoma organizzazione. Una legge provinciale non può imporre ulteriori e diverse condizioni rispetto alla legge nazionale al fine di configurare il predetto reddito d’impresa.

L’agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello 373 del 10 settembre 2019 , ha chiarito che la disciplina delle locazioni brevi di cui al Dl 50/2017 non trova applicazione se, oltre alla locazione dell’immobile abitativo, vengono forniti una serie di servizi aggiuntivi non strettamente legati alle esigenze abitative, come peraltro previsto dalla norma nazionale.

In particolare, nella fattispecie esaminata dall’Agenzia nel richiamato interpello, l’istante intende locare a turisti, per brevi periodi, immobili abitativi avvalendosi di un portale di intermediazione immobiliare online. Secondo il contribuente il reddito derivante da tali locazioni, configurandosi al di fuori dell’attività d’impresa, potrà essere assoggettato alla cedolare secca, attraverso l’applicazione, al reddito stesso, dell’imposta sostitutiva nella misura del 21 per cento.

Tuttavia l’istante fa presente che la legge provinciale di Bolzano n. 12 del 1995 stabilisce che l’esercizio di affittacamere al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa è possibile solo qualora vengano stipulati non più di quattro contratti di locazione all’anno per ciascuna stanza o unità abitativa e purché non venga svolta un’attività di promozione ovvero non ci si avvalga di servizi di intermediazione.

A tal proposito l’istante arriva a sostenere che, nella gerarchia delle fonti, debba prevalere la legge nazionale e, pertanto, i redditi derivanti dalle locazioni di cui sopra non si possono configurare come redditi d’impresa per il semplice fatto che le unità immobiliari locate superano un determinato numero individuato, appunto, da una legge provinciale.

L’agenzia delle Entrate chiarisce, innanzitutto, che la legge Provinciale citata contiene delle disposizioni che non possono assumere rilevanza ai fini fiscali precisando che, ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui si è detto sulle locazioni brevi, è indispensabile, innanzitutto, che il contratto sia stipulato da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.

Per individuare, poi, se l’attività di locazione rientra o meno nell’ambito dell’attività di impresa, occorre rifarsi alle disposizioni dell’articolo 2082 del codice civile secondo cui si configura come attività d’impresa l’esercizio professionale di un’attività economica organizzata volta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Da ciò si evince che è il requisito dell’organizzazione a configurare un’attività economica come rientrante nell’ambito dell’attività d’impresa.

L’amministrazione finanziaria, pertanto, arriva alla conclusione che qualora il locatore, oltre alla locazione dell’immobile abitativo, fornisca tutta una serie di servizi aggiuntivi a quelli strettamente legati alle esigenze abitative, quali, per esempio, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti, l’attività d’impresa viene a configurarsi poiché, come precisato dalla circolare 24/E/2017, per la messa a disposizione di tali servizi è richiesto un livello minimo di organizzazione.