Mini-Ires sugli utili in azienda, il calcolo considera tutte le poste del patrimonio netto contabile

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 16/05/2019

Nuova mini-Ires: aliquota ridotta fino a concorrenza degli utili accantonati a riserve disponibili e nel limite della differenza di patrimonio netto, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2018, ma con esclusione degli importi già agevolati.

Potrebbe essere questa la sintesi della nuova agevolazione, oramai conosciuta come mini-Ires, nella versione di recente introdotta dal decreto Crescita (articolo 2 del Dl 34 del 30 aprile scorso ), che vedrà la sua prima applicazione, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dalla campagna redditi del prossimo anno, ossia quella del 2020 relativa al 2019 salvo, naturalmente, modifiche nel corso del tempo.

Dopo la «poco fortunata» norma introdotta dai commi da 28 a 34 della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019), che prevedeva l’abbattimento dell’aliquota Ires di nove punti percentuali nel limite dell’utile accantonato a riserve disponibili, ma nel limite degli investimenti effettuati e dell’aumento del costo del lavoro, con calcoli a dir poco complessi, il Dl 34/2019 ha modificato la norma rendendola certamente più gestibile.

La mini-Ires, nell’ultima versione, prevede, infatti, l’applicazione di un’aliquota ridotta per quella parte di imponibile corrispondente agli utili destinati a riserve, diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto contabile risultante, al termine di ogni esercizio, rispetto a quello esistente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

Il reddito fiscale complessivo può, quindi, essere assoggettato ad aliquota Ires agevolata soltanto per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili.

A tale riguardo, rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserve disponibili nel corso del 2019.

Il calcolo dell’agevolazione in commento, che vedrà la prima applicazione, facendo riferimento, per comodità, ai soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2020, ossia con la dichiarazione relativa al 2019, deve essere effettuato «per masse», ossia cumulando gli utili destinati a riserva e confrontando l’importo con l’incremento di patrimonio netto rispetto a quello esistente nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in qualunque modo esso sia avvenuto. Quest’ultimo importo deve essere determinato senza considerare il risultato del medesimo esercizio (2018) e degli utili accantonati a riserva già oggetto di agevolazione in esercizi precedenti.

A eccezione di quanto sopra, devono essere prese in considerazione tutte le poste del patrimonio netto contabile, comprese quelle alimentate da conferimenti in natura o da rivalutazioni. La nuova disciplina prevede, inoltre, un sistema di riporto delle eccedenze dell’ammontare degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato.

Tale previsione ha come obiettivo quello di non pregiudicare i contribuenti che, nell’anno in cui accantonano l’utile dell’esercizio precedente, hanno redditi imponibili di bassa entità o sono in perdita fiscale per effetto, nella maggior parte dei casi, di variazioni in diminuzione inserite nella dichiarazione dei redditi.

Per esempio, se nel 2019 gli utili accantonati a riserva disponibile sono di euro 400mila e l’imponibile fiscale è di euro 300mila, l’eccedenza pari a euro 100mila, verrà riportata a nuovo e si sommerà agli eventuali utili destinati a riserva nell’esercizio successivo.