Mini Ires, tre parametri per il calcolo

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 26/07/2019

Per la determinazione della mini Ires è necessario il confronto del reddito dichiarato con l’utile dell’esercizio, precedente a quello oggetto di dichiarazione, accantonato a riserve disponibili, assunto nei limiti dell’aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

La nuova mini Ires (articolo 2 del Dl 34/2019 convertito nella legge 58/2019), che ha sostituito, prima ancora che entrasse in vigore, quella introdotta dalla legge di Bilancio 2019, pone a confronto sostanzialmente tre valori: il reddito dell’esercizio (N), l’utile prodotto nell’esercizio precedente (N-1) e accantonato a riserve disponibili nel corso dell’esercizio a cui la dichiarazione dei redditi si riferisce (N), e l’incremento di patrimonio netto alla fine dell’esercizio oggetto di dichiarazione (N), rispetto a quello esistente nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare gli utili che già hanno fruito della agevolazione in commento.

Tralasciando il reddito fiscale, che è quello che può godere eventualmente dell’aliquota Ires ridotta, con riferimento al primo elemento di confronto, ossia l’utile accantonato nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione (N) e, quindi, l’utile dell’esercizio precedente (N-1), si evidenzia che, ai fini dell’agevolazione, rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva nell’esercizio successivo.

Non devono essere, però, tenuti in considerazione nel calcolo, gli utili destinati a riserve non disponibili, ossia gli utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione.

Sulla base di quanto previsto dalla relazione al Dm 14 marzo 2012 che disciplina l’Ace sono, per esempio, riserve derivanti da mera valutazione la riserva da utili su cambi, la riserva da valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto, le riserve da rivalutazione straordinarie di beni, le riserve da fair value ai sensi del Dlgs 38/2005.

Rilevano, invece, gli utili accantonati a riserva legale che, nei limiti di un importo pari al quinto del capitale sociale, possono essere utilizzati solo per la copertura delle perdite.

Per quanto riguarda l’incremento del patrimonio netto, è necessario confrontare quello esistente alla fine dell’esercizio oggetto di dichiarazione dei redditi, senza considerare il risultato dell’esercizio stesso, e quello esistente alla fine dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2018, sempre senza considerare il risultato di tale esercizio.

Tale differenza va, quindi, sterilizzata di eventuali utili che già hanno goduto dell’agevolazione in commento, ossia della mini Ires.

Ove la differenza di patrimonio netto, come sopra determinata, sia inferiore all’utile accantonato a riserve disponibili nel corso dell’esercizio oggetto di dichiarazione, andrà assunta tale differenza.

In ogni caso in cui l’utile agevolabile ai fini di mini Ires sia superiore al reddito dell’esercizio, tale eccedenza viene portata in aumento degli utili accantonati a riserva disponibile nell’esercizio successivo.

È evidente, quindi, come aumenti o diminuzioni di patrimonio netto avvenuti nel corso dell’esercizio per motivi diversi dall’accantonamento utili, vadano a interferire sull’agevolazione in commento modificando, rispettivamente, a favore o a sfavore della società la differenza con il patrimonio netto presente al 31 dicembre 2018.