Moratoria sulle sanzioni per le informazioni sulle erogazioni pubbliche

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 06/09/2019

Moratoria da sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche con riferimento a quelle del 2018. A regime, sanzione pari all’1 per cento della stessa erogazione.

Con il Dl 34/2019, cosiddetto Decreto crescita, è stato modificato il regime sanzionatorio previsto in caso di violazione degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 124/2017, che tanto ha fatto discutere.

Tale modifica deve essere accolta con favore dal momento che viene introdotta una sanzione meno severa rispetto a quella prevista nell’originario testo normativo.

Prima delle novità introdotte dal Decreto crescita, era previsto che l’inosservanza degli obblighi di informazione delle erogazioni pubbliche in nota integrativa imponeva in capo alle imprese l’obbligo di restituzione entro tre mesi delle somme ricevute ai soggetti eroganti. L’eccessiva severità di questa sanzione era stata duramente criticata, oltre che dalla dottrina, sia da Assonime, con la circolare n. 5 del 2019, sia da Cndcec, con il documento del 15 marzo 2019.

A fronte di tali critiche, il Decreto crescita ha modificato il regime sanzionatorio in commento, prevedendo delle sanzioni maggiormente «soft».

In particolare, è stato previsto dalla norma che, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione in nota integrativa o sul sito Internet delle erogazioni pubbliche ricevute comporterà una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché una sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

È bene tenere presente, però, che decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui si è detto, trova applicazione la sanzione che prevede la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni verranno irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, secondo comma, del Dlgs 165/2001 che hanno erogato il beneficio, oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia.

Il nuovo testo normativo individua nel 2019 un periodo di moratoria. In particolare, viene previsto che nessuna sanzione può essere irrogata in relazione agli importi percepiti nell’esercizio finanziario 2018. Un dubbio nasce dal fatto che il Mise, con una recente ufficiosa risposta nega l’esistenza di questo periodo di moratoria: al riguardo sarebbe utile che il Ministero chiarisse meglio la questione interpretando in modo più aderente il dettato normativo di cui si è detto.

Si ricorda, infine, che sempre a seguito delle modifiche introdotte dal più volte citato Dl 34/2019, la nuova norma individua degli obblighi di pubblicità specifici per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis codice civile e per i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, ossia gli imprenditori individuali, le società di persone e le microimprese.

Per tali soggetti, infatti, la novella normativa dispone che l’obbligo di trasparenza debba essere adempiuto mediante pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche sui siti Internet delle imprese, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, ovvero, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Tale pubblicazione deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di effettiva erogazione e la relazione illustrativa al predetto decreto legge precisa che, ove tali imprese decidano comunque di redigere la nota integrativa allegandola al proprio bilancio d’esercizio, l’obbligo di trasparenza deve essere assolto all’interno della nota stessa.

Anche in questo caso il Mise, sempre ufficiosamente, ha affermato che per i soggetti non obbligati alla nota integrativa, ossia le micro imprese, che la presentino spontaneamente per indicare le erogazioni pubbliche, devono farne menzione sul sito internet (si veda Il Sole 24 Ore del 29 agosto 2019 ).