Per i «neo-domiciliati» compilazione del quadro NR del modello Redditi

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 30/05/2019

Per i soggetti che optano per l’applicazione del particolare regime fiscale per i «neo-domiciliati» va compilato il quadro NR della dichiarazione dei redditi.

L’articolo 1, comma 152, della legge 232/2016 ha introdotto l’articolo 24 bis all’interno del Dpr 917/1986 che prevede un regime agevolativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Tale regime, denominato dei «neo-domiciliati» o dei «neo-residenti», prevede, su opzione del contribuente da esercitare in dichiarazione dei redditi, un’imposizione sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, in relazione ai redditi prodotti all’estero.

Possono accedere al regime dei neo domiciliati le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del Dpr 917/1986, e che nei dieci anni precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione, non siano state fiscalmente residenti in Italia, sempre ai sensi del citato articolo 2, per più di un anno.

Il contribuente che esercita l’opzione può richiedere l’estensione del regime dei neo-domiciliati a uno o più familiari, purché anche quest’ultimi soddisfino le condizioni soggettive richieste dal citato articolo 24-bis.

A titolo esemplificativo, sono considerati redditi prodotti all’estero che possono essere assoggettati a imposizione sostitutiva: i redditi derivanti da immobili o da proprietà terriere esistenti fuori dal territorio italiano, i dividendi, gli interessi e le plusvalenze su titoli di emittenti non italiani, i redditi di lavoro dipendente qualora l’attività di lavoro sia prestata al di fuori del territorio italiano, i redditi d’impresa prodotti mediante una stabile organizzazione estera, le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti, i redditi diversi derivanti da attività svolte all’estero e da beni che si trovano all’estero.

L’imposta sostitutiva forfetaria non copre tutti i redditi esteri del soggetto. Vi sono, infatti, esclusioni facoltative, legate alla possibilità di escludere i redditi prodotti in determinati Stati; ed obbligatorie, relative alle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di efficacia dell’opzione.

Per quanto riguarda invece i redditi di fonte italiana, la tassazione rimane quella ordinaria incentrata sull’imposta sui redditi delle persone fisiche progressiva in base alla propria aliquota marginale. Per effetto dell’esercizio dell’opzione, sui menzionati redditi prodotti all’estero si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali locali calcolata in via forfetaria, a prescindere dalla consistenza dei redditi percepiti, nella misura di euro 100mila per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione. L’importo è ridotto a euro 25mila per ciascuno dei familiari interessati.

L’imposta è versata con il modello F24 in un’unica soluzione, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e per i periodi d’imposta di validità dell’opzione opera l’esenzione dall’obbligo di monitoraggio fiscale e, quindi, di compilazione del quadro RW, nonché di versamento delle imposte patrimoniali sugli immobili situati all’estero, Ivie, e sulle consistenze finanziarie detenute all’estero, Ivafe.

In particolare, il contribuente è tenuto a compilare il quadro NR, denominato «Nuovi residenti», del modello REDDITI Persone Fisiche 2019.