Non forma reddito di lavoro dipendente il servizio reso per l’utilità del datore

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 06/11/2019

I servizi offerti ai dipendenti da parte del datore di lavoro, al fine di minimizzare il rischio aziendale di furto di dati sensibili e garantire, quindi, lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza, costituisce un’utilità per lo stesso datore di lavoro e, pertanto, non sono tassati in capo ai lavoratori dipendenti.

Il chiarimento è stato fornito dall’amministrazione finanziaria con la risoluzione 77/E del 12 agosto 2019 , a seguito di un’istanza di interpello posta da una società che, attraverso apposito software, presta servizi di monitoraggio del cosiddetto dark web.

In particolare, il servizio offerto dalla società istante permette di monitorare una serie di dati come, per esempio, i dati anagrafici ovvero la casella di posta elettronica, per vedere se tali informazioni e generalità appaiono sul dark web. Il sistema garantisce, pertanto, un monitoraggio continuo e avvisa l’utente in caso rilevi la possibilità di furto e violazione dei dati personali.

L’istante, quale datore di lavoro, intende offrire tale servizio anche ai propri dipendenti, al fine di monitorare sia i dati aziendali che quelli personali. A tal proposito la società ritiene che il servizio richiamato non debba essere tassato in capo al lavoratore dipendente poiché viene fornito nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

L’amministrazione finanziaria richiama una serie di circolari e risoluzioni emanate in passato nelle quali è stata esclusa l’ipotesi di imponibilità in capo al dipendente di servizi che rappresentano delle utilità per il datore di lavoro. Per esempio, con la circolare n. 326/1997 è stato chiarito che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente i premi assicurativi per infortuni sul luogo di lavoro. In tal caso, infatti, il pagamento del premio assicurativo rappresenta un’utilità per il datore di lavoro che, altrimenti, dovrebbe risarcire il dipendente per il danno eventualmente subito.

La medesima circolare specifica, inoltre, che non sono tassate in capo al dipendente le spese rimborsate allo stesso per gli acquisti di competenza del datore di lavoro, le quali vengono anticipate dal dipendente per snellezza operativa.

La risoluzione 357/E/2007 dell’agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il rimborso dei costi sostenuti dal dipendente in telelavoro per il collegamento telefonico, attraverso il quale può attingere ai documenti informatici dell’azienda, non concorrono alla determinazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente poiché, anche in questo caso, è un servizio fornito nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

Nel caso oggetto di analisi attraverso la citata risoluzione 77/E/2019, la società, datrice di lavoro, intende erogare il servizio ai propri dipendenti affinché vengano monitorati tutti quei dati sensibili, sia aziendali che personali, che possono essere oggetto di furto o violazione sul web, compromettendo lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa. Tale circostanza può verificarsi, come riportato a titolo esemplificativo dalla stessa risoluzione, qualora il dipendente invii «per promemoria» dalla mail aziendale a quella personale, le credenziali di accesso alla propria postazione lavorativa.

Anche questo è un servizio erogato nell’interesse del datore di lavoro che ha l’esigenza che venga monitorata la casella di posta elettronica personale del dipendente, al fine di evitare che i documenti informatici della società possano essere oggetto di attacchi esterni. Pertanto, viene confermata la soluzione prospettata dall’istante, secondo cui il servizio in oggetto non deve essere tassato in capo ai dipendenti.