Note di accredito Iva del 2016 in scadenza il 30 aprile

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 15/04/2019

È ancora possibile emettere e registrare note di accredito con Iva con riferimento a determinati fatti ed eventi verificatesi nel 2016. La scadenza è stata fissata implicitamente al 30 aprile dal Dl 50/17 che ha modificato i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta. Il collegamento della emissione delle note di accredito al termine per l’esercizio della detrazione nelle ipotesi di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, del contratto, nonché in presenza dell’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o a procedure esecutive rimaste infruttuose, o, ancora, in presenza di ristrutturazione dei debiti o di piani attestati e di abbuoni o sconti previsti contrattualmente è stato chiarito in più riprese dall’agenzia delle Entrate, tra l’altro anche nella risoluzione 89/E/2002. Qualora fosse appurato, quindi, che nel 2016 si è manifestato uno di questi eventi, per i quali è possibile emettere nota di accredito nei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione, il creditore risulta essere ancora in tempo per l’emissione e la registrazione della nota di variazione.

È ancora possibile emettere e registrare note di accredito con Iva fino al 30 aprile prossimo, con riferimento a determinati fatti ed eventi verificatesi nel 2016.
Con lo scadere del temine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al 2018, viene meno, definitivamente, il termine “lungo”, previsto prima dell’intervento del Dl 50 del 2017, per poter emettere, da parte di cedenti o prestatori, nota di variazione in diminuzione con l’imposta, al fine del suo “recupero” in detrazione.
L’articolo 19 del Dpr 633 del 1972, prevedeva, infatti, al primo comma, e proprio fino al 2016, la possibilità di esercitare il diritto di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, «al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
Tale termine, modificato dal 2017 dal già richiamato Dl 50, è applicabile, come peraltro chiarito in più riprese dall’Agenzia delle entrate, tra l’altro anche con risoluzione 89/E del 2002 , anche per l’emissione delle note di accredito, nelle ipotesi di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, del contratto, nonché in presenza dell’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali o a procedure esecutive rimaste infruttuose, o, ancora, in presenza di ristrutturazione dei debiti o di piani attestati e di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
Al verificarsi di uno dei fatti indicati, e specificamente individuati dalla norma, il creditore può, quindi, procedere con l’emissione della nota di variazione in diminuzione, a partire dal momento in cui si manifesta uno dei predetti eventi e fino, al più tardi, al termine previsto dall’articolo 19, primo comma, del Dpr 633, per l’esercizio del diritto alla detrazione.
Visto che tale termine, come già detto, è stato modificato con effetto dal primo gennaio 2017, anno a partire dal quale la detrazione può essere esercitata «al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo», fino al 2016 rimane in vigore il così detto termine “lungo”.
Qualora, pertanto, fosse appurato che nel 2016 si è manifestato uno degli eventi individuati dall’articolo 26 del Dpr 633 del 1972 e sopra sinteticamente elencati, e per i quali è possibile emettere nota di accredito nei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione, il creditore risulta essere ancora in tempo per l’emissione e la registrazione della nota di variazione, entro il prossimo 30 aprile.
Spirato tale termine, la nota di accredito per gli eventi verificatisi nel 2016 (o anche precedentemente) dovrà essere emessa senza imposta, mentre per quelli avvenuti a partire dal 2017, essa può essere emessa con Iva entro il minor termine attualmente indicato dal richiamato articolo 19.