Operazioni straordinarie: termine per le dichiarazioni fermo a nove mesi

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 10/07/2019

Slittamento al 30 novembre dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap, ma non per tutti. Il Decreto crescita non ha coinvolto nei nuovi termini le dichiarazioni da presentare in presenza di operazioni straordinarie.

Infatti, il Dl 34/2019, convertito in legge 58 del 28 giugno 2019, ha apportato modifiche anche ai termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap.

A disciplinare le modalità e i termini di invio delle varie dichiarazioni fiscali è il Dpr 322/1998 che disciplina non solo la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap, ma anche la dichiarazione annuale Iva e quella dei sostituti d’imposta, modello 770, oltre ad altri adempimenti.

Il Decreto crescita interviene proprio sul Dpr 322/1998 appena richiamato, modificando, con effetti a regime, i termini per l’invio sia della dichiarazione dei redditi che di quella Irap a partire da quella da presentare nell’anno in corso. Evidenziando che non si tratta, dunque, di uno slittamento temporaneo, è bene sottolineare che l’intervento va a colpire i termini di presentazione delle dichiarazioni di cui si è detto, riguardo sia i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, sia quelli con esercizio a cavallo.

Mentre per i primi, infatti, la dichiarazione dei redditi e quella Irap vanno ora presentate entro il 30 novembre, per i soggetti con esercizio a cavallo d’anno la norma dispone che esse vadano presentate entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese, e non più, quindi, del nono mese, successivo a quello di chiusura dell’esercizio.

La modifica dei termini di cui si è detto non riguarda, però, gli articoli 5 e 5-bis del Dpr 322/1998 che si riferiscono, rispettivamente, alle dichiarazioni in caso di liquidazione e a quelle nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione.

L’articolo 5 dispone, infatti, che in presenza di liquidazione di società ovvero di enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, nonché di società, associazioni e di imprese individuali, soggette a Irpef, la dichiarazione dei redditi e quella Irap, relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società o dell’impresa, vadano presentate entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, sempre in via telematica.

L’articolo 5-bis, in tema di operazioni straordinarie, dispone che sia in caso di trasformazione, che in caso di fusione o scissione, le dichiarazioni dei redditi e Irap relative alla frazione di esercizio che va dall’inizio dello stesso, fino alla data in cui ha effetto la singola operazione straordinaria, siano da presentare entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale ultima data.

È necessario, quindi, tenere a mente che in assenza di uno degli «eventi» particolari di cui si è detto, vi sono a disposizione undici mesi per la presentazione delle dichiarazioni più volte citate, mentre negli altri casi individuati dagli articoli 5 e 5-bis del Dpr 322/1998 rimangono sempre nove mesi a disposizione. Probabilmente, anche per una questione di semplificazione, è stata persa l’occasione di poter unificare tali scadenze.