Partito lo sport bonus 2019

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 26/06/2019

Aperta la prima «finestra» tra il 4 giugno e il 4 luglio 2019 per poter usufruire dello sport bonus.

La legge di Bilancio 2019, articolo 1, commi da 621 a 628 della legge 145/2018, e il Dpcm 30 aprile 2019 disciplinano il cosiddetto sport bonus, ossia il credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate nel 2019 destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Le suddette disposizioni normative vanno di fatto a prorogare e ad ampliare il precedente credito d’imposta istituito dall’articolo 1, comma 363 e seguenti, della legge 205/2017 con riferimento alle erogazioni liberali effettuate nel 2018. Da un punto di vista soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa, gli enti non commerciali e i titolari di reddito d’impresa.

Sono oggetto dell’agevolazione le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. È bene evidenziare che lo sport bonus è spettante anche nel caso in cui le erogazioni liberali «siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi».

Il beneficio fiscale consiste in un credito d’imposta, utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, pari al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto: (i) per le persone fisiche e gli enti non commerciali, nel limite del 20 per cento del reddito imponibile, (ii) per i soggetti titolari di reddito d’impresa, nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.

Le persone fisiche e gli enti non commerciali devono indicare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019, modello REDDITI 2020, e utilizzarlo esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.

Per i titolari di reddito d’impresa, invece, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Per beneficiare dell’agevolazione deve essere osservata una particolare procedura che prevede che il credito d’imposta sia riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna: la prima finestra temporale si è aperta il 4 giugno 2019; la seconda finestra temporale dovrebbe aprirsi il 15 ottobre 2019.

Con riferimento alla prima finestra temporale, è stato precisato che la domanda per lo sport bonus deve essere inviata tra il 4 giugno e il 4 luglio 2019 ed esclusivamente tramite Pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, indicando nell’oggetto della mail: «Sport Bonus 1° finestra 2019».

La domanda deve essere presentata compilando i moduli pubblicati dall’ufficio per lo Sport, che invierà alla Pec del richiedente un numero di codice seriale identificativo e univoco.

L’Ufficio, quindi, pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale, secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste e sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra.

Con riferimento alla prima finestra temporale, è stato precisato che l’Ufficio per lo Sport, entro il 19 luglio 2019, pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l’erogazione liberale in denaro.