Periodo transitorio se la delibera di distribuzione dei dividendi è ante 2018

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 22/07/2019

Il regime transitorio di tassazione dei dividendi «qualificati» trova applicazione anche in presenza di delibere di distribuzione degli stessi adottate fino al 31 dicembre 2017.

L’opportuno chiarimento arriva dall’agenzia delle Entrate che con la risoluzione 56/E/2019 , si è recentemente espressa in merito all’ambito di applicazione del regime transitorio per quanto concerne la tassazione dei dividendi, percepiti da persone fisiche non in regime d’impresa, derivanti da partecipazioni qualificate in società non «black list».

Al fine di comprendere la portata del chiarimento, si evidenzia che la legge 205/2017 ha disposto che i dividendi percepiti da persone fisiche non in regime d’impresa, derivanti da partecipazioni qualificate, siano tassati con ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento, analogamente a quanto già avveniva per i soci, sempre persone fisiche, non qualificati.

Tale regime impositivo si applica ai dividendi percepiti a decorrere dal primo gennaio 2018, ma l’articolo 1, comma 1006, della legge 205/2017, ha previsto una specifica disciplina transitoria al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.

In particolare, tale disciplina transitoria prevede che per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dal primo gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022, e formatesi con utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell’esercizio di formazione degli stessi.

Da qui il dubbio oggetto di chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate che evidenzia che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica dell’articolo 1, comma 1006, della legge 205/2017, il regime transitorio trova applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.

Il chiarimento fornito risulta essere molto utile in quanto, in base al tenore letterale della norma, si sarebbe potuto ritenere che i dividendi deliberati fino al 31 dicembre 2017, ma pagati dopo tale data, non potessero beneficiare del regime transitorio. La pronuncia dell’agenzia delle Entrate conferma quanto precedentemente affermato da Assonime con la circolare 11/2018 e dalla direzione Regionale del Piemonte con l’istanza di interpello n. 901-498/2018.

Al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio, l’agenzia delle Entrate ha evidenziato la necessità che la società emittente indichi separatamente le riserve di utili prodotti: fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e, infine, quelli prodotti successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

In tal senso, la società è tenuta a fornire tale separata indicazione degli utili sia nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali, sia nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati.