Proroga della ristrutturazione dei debiti, la sopravvenienza con benefici fiscali

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 29/11/2019

L’estensione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, pubblicato nel registro delle imprese, porta all’applicazione delle norme fiscali sul trattamento delle sopravvenienze attive valevoli per i concordati in continuità, per i piani attestati e, appunto, per le ristrutturazioni dei debiti.

L’agenzia delle Entrate con interpello 414/2019 è intervenuta a fornire chiarimenti sul trattamento della sopravvenienza attiva realizzata a seguito della proroga del termine per la ristrutturazione dei debiti, proroga avvenuta tacitamente ossia senza che nessuno dei creditori aderenti all’accordo abbia «promosso azioni di alcun tipo finalizzate o alla declaratoria di inadempimento dell’accordo medesimo o a forme di recupero diretto dei rispettivi crediti».

Anzi, proprio al fine di estendere l’efficacia temporale dell’accordo in commento, la debitrice sottoscriveva apposito documento con i creditori, iscrivendolo presso il registro delle imprese.

Si tratta di un accordo che non ha valore «novativo», trattandosi semplicemente di una proroga dell’accordo già a suo tempo omologato dal tribunale e posta in essere al fine di dare il tempo al debitore di alienare, nel caso specifico, un immobile che fornisce la liquidità necessaria per la chiusura, in parte, dei debiti «ristrutturati». La proroga in questione non ha potuto subire l’omologazione, in quanto non poteva essere effettuata.

Viene quindi chiesto dall’istante se in presenza di tale proroga, non omologata, del piano di ristrutturazione dei debiti, egli, in qualità di debitore, possa accedere alla normativa fiscale di cui all’articolo 88, comma 4-ter del Dpr 917/1986.

L’agenzia delle Entrate, dapprima fa presente che nell’accordo di ristrutturazione dei debiti viene meno sia «il carattere della concorsualità», visto che l’accordo non coinvolge la generalità dei creditori ma solo coloro che prestano adesione allo stesso, e che viene altresì a mancare il carattere della «ufficialità» poichè, a differenza delle procedure concorsuali che si aprono con un procedimento che coinvolge la pubblica autorità, nell’accordo di ristrutturazione l’omologa del tribunale «non rileva ai fini del perfezionamento e dell’efficacia dell’impegno, ma interviene per rendere irrevocabili gli atti posti in esecuzione dell’accordo omologato»; successivamente chiarisce che, nel caso in cui l’accordo di estensione della ristrutturazione dei debiti non sia novativo dell’accordo a suo tempo omologato dal tribunale, trova sempre applicazione la normativa di cui al comma 4-ter dell’articolo 88 del Tuir tenuto anche conto del fatto che i creditori non aderenti all’originario accordo sono stati interamente pagati e che l’estensione della ristrutturazione è stata pubblicata nel registro delle imprese.

Nel caso di soggetto Ires, quindi, non costituisce sopravvenienza attiva tassabile la parte della sopravvenienza stessa che eccede la sommatoria delle perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84 del Tuir, senza considerare il limite dell’80 per cento della deduzione di periodo e dell’eccedenza pregressa relativa all’Ace, degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all’articolo 96, quarto comma, del Dpr 917/1986, indeducibili nel periodo d’imposta e scomputabili negli esercizi successivi.