Raccoglitori occasionali di funghi e tartufi, niente sostitutiva per i beni destinati ad autoconsumo

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 24/05/2019

Niente imposta sostitutiva per i raccoglitori occasionali di prodotti non legnosi, se i prodotti sono destinati ad autoconsumo. Per l’acquisto di tali prodotti da raccoglitori occasionali, il cessionario deve emettere un documento contenente dati ben precisi.

Queste sono alcune delle novità, già in vigore da inizio anno, apportate dalla legge di Bilancio 2019 e chiarite dall’agenzia delle Entrate tramite propria circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, per quanto concerne i raccoglitori occasionali di prodotti non legnosi.

Più precisamente, da un punto di vista soggettivo, la suddetta imposta sostitutiva si applica ai soggetti, persone fisiche, non titolari di partita Iva, che si qualificano come raccoglitori occasionali, ossia che sono in possesso del titolo, rilasciato dalla Regione o da altri enti subordinati, necessario per la raccolta dei prodotti selvatici non legnosi, ma anche delle piante officinali spontanee, e che percepiscono, dalla vendita dei suddetti prodotti, compensi annui non superiori a euro 7mila.

I prodotti oggetto di vendita e rientranti nella normativa in commento, devono consistere in prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, ossia funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni, nonché piante officinali spontanee di cui all’articolo 3 del Dlgs 75/2018, è cioè piante medicinali, aromatiche e da profumo, alghe, funghi macroscopici e licheni destinati ai medesimi usi.

L’imposta sostitutiva, pari a 100 euro, deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento mediante l’utilizzo del modello F24 «Versamenti con elementi identificativi», cosiddetto Elide.

Come sottolineato anche dalla citata circolare n. 8/E/2019, tale imposta sostitutiva, per espressa previsione normativa, non deve essere versata da coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

Non solo. Ai soggetti che versano la citata imposta sostitutiva, non deve essere applicata la ritenuta di cui all’articolo 25-quater del Dpr 600/1973. In base a quanto disposto da tale norma, i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta in base a quanto disposto dall’articolo 23, primo comma, del citato Dpr 600/1973, devono applicare, sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi privi di partita Iva, che non rientrano, però, nella nuova norma, una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa.

Facendo presente che la suddetta ritenuta è pari al 23 per cento ed è commisurata al 78 per cento dell’ammontare dei corrispettivi pagati, i soggetti che acquistano i prodotti in esame senza l’applicazione della ritenuta, sono tenuti in ogni caso a emettere un documento d’acquisto dal quale risultino i seguenti elementi: la data di cessione, il nome e il cognome e il codice fiscale del cedente, il codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva, la natura e la quantità del prodotto ceduto, l’ammontare del corrispettivo pattuito.

Si evidenzia, infine, che a seguito delle modifiche apportate dalla legge 122/2016, i cessionari, soggetti passivi ai fini Iva, che acquistano tartufi nell’esercizio della loro attività di impresa, dal primo gennaio 2017 non devono più emettere autofattura e, di conseguenza non devono più porre in essere nemmeno i conseguenti adempimenti Iva come, per esempio, la registrazione delle autofatture, la liquidazione dell’imposta e il conseguente versamento, nonché la presentazione della dichiarazione annuale.

Tale modifica è stata necessaria al fine di evitare la procedura di infrazione EU-Pilot 8123/15/TAXU, avviata dalla Commissione UE.