Il ravvedimento operoso può scattare anche sulle rate

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 02/12/2019

Il Dl 34/2019 ha introdotto, all’interno del Dlgs 472/1997, l’articolo 13-bis rubricato «Ravvedimento parziale». L’introduzione di tale nuova disposizione serve per normare alcuni comportamenti tenuti da taluni contribuenti nel corso del tempo, con conseguente presa di posizione dell’agenzia delle Entrate, attraverso le risoluzioni 180/E/1998 e 67/E/2011.

Con quest’ultima risoluzione veniva, infatti, chiarito che in tema di ravvedimento parziale si doveva distinguere tra: rateazione delle somme da ravvedimento e, appunto, vero e proprio ravvedimento parziale.

Mentre quest’ultimo consiste nel ravvedere solo una parte del tributo non versato, cosa sempre possibile purché, naturalmente, siano contestualmente versati gli interessi maturati e la sanzione in forma ridotta riferita alla parte del tributo versato; la rateazione delle somme scaturenti dal ravvedimento consiste nel determinare il ravvedimento per il tributo o per una parte di esso, per poi andare a versare, in forma rateale durante un periodo di tempo deciso dallo stesso contribuente, gli importi formati dal tributo stesso, dagli interessi e dalle sanzioni ridotte, comportamento che non è, però, consentito.

Con la risoluzione 180/E/1998, l’Agenzia aveva invece chiarito che il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale dell’imposta, degli interessi e della sanzione ridotta, tenendo conto del momento del versamento della stessa.

Con l’articolo 13 bis del Dlgs 472/1997, quanto già affermato dall’agenzia delle Entrate diviene legge, non lasciando più spazio, ove ancora ve ne fossero stati, a dubbi di qualsiasi natura, visto che la norma stessa è un’interpretazione autentica di quanto disposto dall’articolo 13 del medesimo decreto.

La prima fattispecie individuata dalla nuova norma riguarda proprio il versamento frazionato del tributo. In tale caso viene disposto che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso anche con riferimento al singolo versamento parziale del tributo, sempre che vengano versati gli interessi a esso riferiti e le sanzioni ridotte nella misura corrispondente al momento di versamento del tributo stesso.

Una seconda norma riguarda il pagamento in ritardo del tributo e il momento non contestuale di versamento dell’imposta. Ebbene, una volta calcolata la sanzione in base al momento di versamento del tributo, la stessa verrà ridotta, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, in rapporto al momento in cui è versata la sanzione stessa e non al momento in cui è stato versato il tributo. Naturalmente se nelle more del versamento della sanzione dovesse venire accertato il mancato versamento della stessa, il contribuente sarà assoggettato a sanzione piena.

L’ultima fattispecie regolata dall’articolo 13 bis riguarda il versamento frazionato di un tributo, naturalmente purché una norma lo disponga. In tale caso il contribuente può ravvedere il singolo versamento applicando la sanzione e andando poi a ridurla a seconda del momento del suo pagamento. In questo caso di versamento rateizzato, è possibile ravvedere anche tutto l’importo complessivo, riducendo la sanzione al momento di versamento della stessa.