Ravvedimento parziale ad ampio respiro

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 13/09/2019

Ravvedimento operoso possibile anche per i singoli versamenti, nel caso in cui il tributo sia versato in modo frazionato.

È questo uno degli effetti prodotti dal nuovo articolo 13-bis del DLgs 472/1997, inserito dal Decreto crescita, articolo 4 decies del Dl 34/2019, che per estendere l’ambito applicativo del ravvedimento operoso ha introdotto un’interpretazione autentica, e quindi con efficacia retroattiva, delle disposizioni di cui all’articolo 13, sempre del Dlgs 472/1997.

Tale nuova norma, che deve essere accolta con favore, ha il pregio di recepire alcuni orientamenti già espressi dall’agenzia delle Entrate in materia di versamento frazionato dell’imposta o versamento «tardivo» dell’imposta frazionata.

Più precisamente il richiamato articolo 13-bis, che si applica unicamente ai tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, disciplina tre diverse fattispecie.

La prima si riferisce al ravvedimento frazionato, ossia alla possibilità di effettuare il versamento delle imposte a debito in modo frazionato. Tale norma supera il rigido orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale il ravvedimento operoso deve considerarsi perfezionato con la regolarizzazione integrale della violazione e il versamento corretto delle somme dovute per singola violazione.

Secondo la giurisprudenza, infatti, in caso di mancato versamento delle sanzioni dovute, il contribuente, nell’ipotesi di accertamento, aveva come unica possibilità quella di scomputare dalla sanzione intera quella versata spontaneamente.

L’orientamento della Corte di Cassazione, già negli anni precedenti, era stato «criticato» dall’agenzia delle Entrate, la quale con la risoluzione n. 67/E/2011 aveva riconosciuto la possibilità di ricorrere al cosiddetto ravvedimento parziale.

In particolare l’Agenzia aveva chiarito che, per perfezionare il ravvedimento operoso, era necessario che fossero «corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente». I principi affermati dall’Agenzia delle entrate sono stati ora recepiti all’interno dell’articolo 13 bis del Dlgs 472/1997.

Il nuovo articolo, infatti, prevede che il ravvedimento si perfezioni anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte di imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento stesso.

La seconda fattispecie introdotta dal citato articolo 13 bis disciplina l’ipotesi in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente. In tale ipotesi la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo mentre la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

L’ultima fattispecie ammette la possibilità di regolarizzare il versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti. In questo caso il contribuente può ravvedere i singoli versamenti, con le riduzioni di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, ovvero
ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui viene regolarizzata.