Ravvedimento più ampio per i tributi regionali e locali

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 22/01/2020

Ampliato anche ai tributi regionali e locali il ravvedimento operoso.

Finalmente, dopo la loro iniziale esclusione, anche per i tributi regionali e locali trova applicazione, con effetto dal 24 dicembre scorso, il ravvedimento operoso in tutte le sue forme e disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Fino a tale data, infatti, spirati determinati termini, era sostanzialmente preclusa la possibilità di sanare spontaneamente la posizione con il Fisco con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall’agenzia delle Entrate, ovvero quelli doganali o le accise.

Più precisamente, ai tributi regionali e locali era riservato sostanzialmente solo il ravvedimento disciplinato dalla lettera b, del primo comma del richiamato articolo 13, che prevede la riduzione della sanzione a un ottavo del minimo, qualora la regolarizzazione spontanea avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.

Attraverso l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 del decreto 472, viene dunque ampliato l’ambito operativo del ravvedimento operoso, estendendolo, come già detto, in tutte le sue forme, a tutti i tributi inclusi quelli regionali e locali.

Dal 24 dicembre, pertanto, è possibile usufruire anche per i tributi appena indicati, della riduzione delle sanzioni a un settimo, un sesto e un quinto del minimo, come stabilito, rispettivamente, alle lettere b-bis, b-ter e b-quater del comma 1 dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, qualora, naturalmente, il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso.

È bene tenere presente, però, che il ravvedimento può essere utilizzato fino a che non vi sia la notifica, nei confronti del contribuente, di avvisi di pagamento o atti di accertamento. Letta al contrario, la norma sta a significare che il contribuente può utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso anche nel caso in cui sia venuto a conoscenza di attività di verifica eventualmente esercitata nei propri confronti.

Quello indicato è il secondo importante intervento posto in essere nei confronti dell’istituto del ravvedimento, negli ultimi mesi. Non molto tempo prima al Decreto fiscale, infatti, il Decreto crescita, Dl 34/2019 ha introdotto, all’interno del Dlgs 472/1997, l’articolo 13 bis rubricato semplicemente «Ravvedimento parziale».

Tale norma va a disciplinare, sostanzialmente, il ravvedimento operoso anche con riferimento al singolo versamento parziale del tributo, sempre che vengano versati gli interessi a esso riferiti e le sanzioni ridotte nella misura corrispondente al momento di versamento del tributo stesso, nonché il pagamento in ritardo del tributo con la riduzione della sanzione, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, in base al momento in cui è versata la sanzione stessa e non al momento in cui è stato versato il tributo.

Viene infine normato anche il versamento frazionato del tributo, qualora una norma lo disponga. In tale caso è ravvedibile il singolo versamento, applicando la sanzione che andrà poi ridotta a seconda del momento del suo pagamento. In quest’ultimo caso di versamento rateizzato, è possibile ravvedere anche l’intero importo, riducendo la sanzione al momento di versamento dello stesso.