Per il regime Iva dei servizi collegati agli immobili è importante il «nesso»

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 27/09/2019

Per la verifica se determinate prestazioni di servizi sono «collegate» o meno all’immobile è necessario fare riferimento a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1042/2013 che ha modificato il Regolamento Ue n. 282/2011.

Ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972, le prestazioni di servizi relative agli immobili sono territorialmente rilevanti ai fini Iva nello Stato in cui è ubicato l’immobile oggetto della prestazione. Rientrano nell’ambito di applicazione di tale articolo le attività di progettazione, direzione e coordinamento dei lavori, le perizie e la concessione di diritti di utilizzazione dei beni immobili.

La corretta qualificazione dei servizi riconducibili agli immobili deve essere condotta, però, oltre che sulla base dei chiarimenti giurisprudenziali e di prassi, anche alla luce delle norme comunitarie. In particolare, devono essere tenute in considerazione le disposizioni dei citati regolamenti Ue, in materia di beni immobili e servizi a questi relativi.

Nello specifico, i soggetti passivi Iva devono tenere innanzitutto in considerazione la definizione di «bene immobile» di cui all’articolo 13 ter dell’emendato Regolamento Ue n. 282, secondo cui rientrano in tale categoria: una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e di possesso; qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o a esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile; qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori; qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio.

Il Regolamento Ue n. 282 fornisce inoltre alcuni criteri per identificare i servizi qualificabili come relativi a beni immobili e riporta alcune casistiche. In particolare, l’articolo 31 bis del citato regolamento prevede che i servizi in questione devono presentare un «nesso sufficientemente diretto» con il bene immobile al quale si riferiscono.

L’esistenza di tale «nesso» si ritiene, in ogni caso, sussistente per i servizi derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione, ovvero se erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.

L’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare alle prestazioni di servizi relative a beni immobili anche con interpello n. 99/2019, attraverso il quale è stata analizzata la fattispecie relativa al trattamento Iva dei servizi di organizzazione di eventi sportivi resi da parte di una società stabilita in un Paese extra-Ue nei confronti di scuderie automobilistiche professionistiche italiane.

Nel caso oggetto di analisi, la società organizza sessioni di prove automobilistiche, cosiddette «professional track days» e, a tal fine, oltre a fornire servizi di allestimento, stipula contratti di affitto con le società che gestiscono gli autodromi e concede i circuiti in uso temporaneo ai clienti.

L’Agenzia ha confermato quanto sostenuto dall’istante ossia che l’attività oggetto di esame rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7ter del Dpr 633/1972 dal momento che, nel caso di specie, l’attività di organizzazione e gestione degli eventi è preponderante rispetto a quella di locazione temporanea del circuito. L’attività svolta dalla società, infatti, non si limita alla messa a disposizione del circuito, bensì si caratterizza in una serie di fasi che vanno dalla programmazione, organizzazione e promozione dell’evento alla gestione delle sessioni del test.