Rettifica Iva anche sulle migliorie su beni di terzi

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 31/05/2019

Rettifica dell’Iva a suo tempo detratta, in base a quanto disposto dall’articolo 19-bis2 del Dpr 633/1972, anche con riferimento alle «migliorie» poste in essere su beni immobili di terzi.

Il chiarimento giunge dall’agenzia delle Entrate con propriointerpello n. 132 del 29 aprile scorso , attraverso il quale ha fornito risposta a una società che, gestendo un portafoglio di immobili, in parte ricevuto in usufrutto dalla fondazione che la controlla e in parte in proprietà, ha capitalizzato in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali e sotto la voce «migliorie su beni di terzi», una serie di spese sostenute sugli immobili in usufrutto, portando totalmente in detrazione l’Iva addebitatagli per i lavori stessi.

A seguito della retrocessione, esente Iva, dell’usufrutto dalla società alla fondazione controllante, la stessa società provvedeva a spesare completamente a conto economico le migliorie su beni di terzi, rettificando, contestualmente, la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a suo tempo esercitata sulle migliorie stesse.

Alla società, però, è sorto il dubbio di non aver agito correttamente proprio con riferimento a tale rettifica, chiedendosi se le spese di migliorie sui beni di terzi non debbano, più correttamente, essere considerate oneri pluriennali e più precisamente «spese relative a più esercizi» di cui all’articolo 108, comma 3, del Dpr 917/1986 e, quindi, non soggette alla rettifica Iva di cui all’art. 19-bis2 del Dpr 633/1972.

L’agenzia delle Entrate fa dapprima presente che l’istituto della rettifica in commento è disciplinato, a livello europeo, dall’articolo 184 e seguenti della direttiva 2006/112/CE, e che secondo la Corte di Giustizia europea, nella sentenza del 31 maggio 2018, la rettifica dell’imposta persegue «l’obiettivo di stabilire una relazione stretta e diretta tra il diritto alla detrazione dell’Iva pagata a monte e l’impiego dei beni o dei servizi di cui trattasi per operazioni soggette a imposta a valle»; successivamente evidenzia che tale meccanismo trova soprattutto applicazione per i beni cosiddetti da investimento ossia per quelli che vengono utilizzati per un certo numero di anni «nel corso dei quali possono cambiare gli scopi cui essi sono destinati».

L’articolo 19-bis2 della legge Iva, in ossequio alla disciplina europea di cui all’articolo 190 della direttiva di «rifusione», prevede, dunque, la rettifica dell’imposta sia in diminuzione che in aumento, rispetto a quella inizialmente effettuata, sia per i beni non ammortizzabili e i servizi utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata, sia per i beni ammortizzabili, in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi, dieci per gli immobili, ed è calcolata con riferimento a tanti quinti, o decimi per gli immobili, dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio o del decennio.

Con riferimento, dunque, alle spese che costituiscono migliorie su beni di terzi è stato corretto che il contribuente abbia effettuato la rettifica dell’imposta a suo tempo portata in detrazione. Afferma, infatti, l’agenzia delle Entrate che si tratta di spese che «ai fini della disciplina della rettifica della detrazione in esame, devono considerarsi relative a beni ammortizzabili della Alfa (ossia della società interpellante, ndA) e, come tali, sono soggette alla medesima disciplina applicabile ai beni ammortizzabili di cui incrementano il valore, ai sensi dei commi 2 e 8, secondo periodo, dell’articolo 19-bis2, del Dpr 633/1972».