Riserva di rivalutazione con utili del periodo di tassazione

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 12/10/2019

In presenza di una riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta che non è stata affrancata, essa si considera fiscalmente una riserva di utili formata nel periodo d’imposta in cui la società, che la distribuisce in tutto o in parte, la assoggetta a tassazione.

L’agenzia delle Entrate, con interpello 332 dell’8 agosto 2019 , ha fornito un importante chiarimento in merito al periodo d’imposta in cui la riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta si considera formata, per la corretta determinazione della tassazione in capo ai soci, in caso di sua distribuzione.

La società istante, infatti, facendo presente all’Agenzia di aver rivalutato, anche ai fini fiscali, determinati beni per effetto del Dl 185/2008 e di aver deliberato nel corso del 2018 la distribuzione ai soci della riserva in sospensione d’imposta, ha chiesto di sapere quale trattamento fiscale riservare ai soci in merito ai predetti dividendi stante la modifica, nel corso del tempo, della tassazione dei dividendi.

Si fa presente, infatti, che la legge 205/2017, equiparando, per le persone fisiche che non detengono le partecipazioni in regime d’impresa, la tassazione degli utili «qualificati» a quella degli utili «non qualificati», con l’applicazione, anche per i primi, della ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento, ha previsto un periodo transitorio che prevede che per le distribuzioni di dividendi «qualificati» che siano deliberate dal 01.01.2018 al 31.12.2022, formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avvenga con le regole ante modifiche, come prevista dal Dm 26 maggio 2017.

In capo alla società istante, quindi, è sorto il dubbio di come debba avvenire, in capo ai soci, la tassazione della riserva di rivalutazione stante il fatto che si potrebbe considerare formata con utili del 2008, se si considera l’anno in cui è avvenuta la rivalutazione, ovvero con utili del 2018, se si guarda, invece, l’anno della distribuzione della riserva stessa nonché del suo assoggettamento a Ires.

Naturalmente, proprio per effetto delle modifiche normative in tema di tassazione dei dividendi, se si considerassero utili del 2008, la tassazione, in capo al socio, avverrebbe con Irpef progressiva sul 49,72 per cento dei dividendi stessi, se si considerassero utili del 2018 la tassazione avverrebbe con ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento.

L’agenzia delle Entrate, con il citato documento, fa presente che in base a quanto disposto dalle norme di cui al Dl 185/2008 e da quanto già chiarito dalla stessa Agenzia, soprattutto con circolare 11/E/2009, in caso di distribuzione, in tutto o in parte, della riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta, che non sia stata oggetto di affrancamento, la società deve effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, assoggettando tale maggior imponibile all’aliquota Ires prevista per il periodo d’imposta.

Proprio in base a tale tassazione, l’Agenzia arriva alla conclusione che la riserva in sospensione d’imposta deve ritenersi formata, ai fini fiscali, «con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta».

La riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta e non affrancata risulta essere, dunque, una riserva formata con utili per periodo d’imposta in cui subisce la tassazione, attraverso la predetta variazione in aumento, in capo alla società. Nel caso specifico, dunque, la riserva risulta essere formata con utili del 2018 e pertanto il singolo socio, persona fisica che non detiene la partecipazione in regime d’impresa, deve assoggettare l’utile a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 26 per cento.