Rivalsa Iva speciale preclusa se il cliente è estinto

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 02/09/2019

La rivalsa speciale Iva, a seguito di accertamento definitivo, non può essere esercitata se il cessionario o committente risulta essere estinto.

A non molto tempo di distanza, l’agenzia delle Entrate, con due diversi documenti di prassi, ha ribadito il concetto che la rivalsa Iva, di cui al comma 7 dell’articolo 60 del Dpr 633/1972, può essere esercitata solo se il cliente è ancora esistente.

La citata disposizione, che prevede che il contribuente che subisce un accertamento o una rettifica Iva, ha diritto di rivalersi di tale maggiore imposta nei confronti del cessionario dei beni o committente dei servizi, alla precisa condizione che deve prima aver pagato sia l’imposta, sia le sanzioni che gli interessi, stabilisce, in deroga alle generali regole sul diritto alla detrazione, che il cessionario o committente, che si vede addebitata l’imposta dal fornitore, a seguito dell’accertamento o della rettifica di cui si è detto, può esercitare il diritto alla detrazione «al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta».

Sull’argomento, con l’interpello n. 84 del 2018, l’agenzia delle Entrate ha analizzato il caso in cui il soggetto cessionario o committente, nei confronti del quale il soggetto accertato avrebbe dovuto esercitare la rivalsa, una volta pagata l’imposta o la maggiore imposta, risulta estinto.

Il soggetto istante ritiene, visto che la maggiore imposta accertata e definita attraverso accertamento con adesione, è dallo stesso pagata a rate, di aver il diritto alla detrazione dell’imposta stessa, in relazione alle singole rate pagate, emettendo una nota di variazione in diminuzione, da registrare nel registro degli acquisti, a seguito del pagamento di ogni singola rata: l’Agenzia evidenzia che tale soluzione non è assolutamente percorribile.

Viene, infatti, chiarito che la disposizione contenuta nel comma 7 dell’articolo 60, già richiamato, è una norma speciale che rende facoltativa la rivalsa dell’imposta nei confronti del cliente, una volta versata dal soggetto accertato a titolo definito.

Più precisamente, la norma in commento è stata introdotta, come afferma letteralmente l’Agenzia, per «ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore soggetto passivo) e dal diritto di detrazione (esercitabile dell’acquirente soggetto passivo) consentendo il normale funzionamento dell’imposta, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici».

Attraverso l’interpello 176 del 31 maggio 2019 , l’Agenzia è tornata nuovamente sul tema esprimendo il proprio parere in merito alla richiesta, da parte di un ulteriore istante, di poter emettere, a seguito di accertamento, sempre una nota di variazione in diminuzione, recante gli estremi dell’avviso di accertamento, da registrare nel registro Iva degli acquisti al fine di detrarre l’imposta, visto che, anche in questo caso, il cessionario risultava estinto.

L’Agenzia, ricordando che con propria circolare 35/E/2013 ha già chiarito che il diritto di rivalsa èammesso a condizione che «l’accertamento abbia consentito l’individuazione esatta della società cessionaria e la riferibilità dell’Iva accertata alle operazioni di cessione effettuate», chiarisce ancora una volta che la rivalsa in commento è preclusa a partire dal momento della cancellazione della società cessionaria dal registro delle imprese e che, pertanto, l’unica «arma» in mano al cedente o prestatore, per recuperare l’imposta, rimane quella di adire l’ordinaria giurisdizione civile.