Rivalutazione dei beni d’impresa con effetto fiscale posticipato

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 20/05/2019

Per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, effetto fiscale rinviato al 2021, con anticipo al 2020 solo per gli immobili.

La legge di Bilancio 2019, e precisamente l’articolo 1, commi da 940 a 950 della legge 145/2018, ha introdotto nuovamente la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni per le imprese che non adottano, nella redazione del bilancio, i principi contabili internazionali.

Da un punto di vista soggettivo, possono innanzitutto optare per la rivalutazione in commento sia i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) e b) del Tuir, ossia le società di capitali e, in buona sostanza, gli enti commerciali a queste equiparati, sia gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti, visto il riferimento all’articolo 15 della legge 342/2000 da parte della legge 145/2018.

Anche le società di persone e le imprese individuali possono procedere alla rivalutazione in commento. Per i soggetti in contabilità semplificata viene, però, posta la condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

L’effetto della rivalutazione, che riguarda i beni dell’impresa, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, è quello di esporre in bilancio, e contemporaneamente ai fini fiscali, i predetti beni al loro valore economico.

La rivalutazione, però, può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2017 e deve risultare dal bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge 145/2018. In altre parole, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i beni devono risultare dal bilancio dell’esercizio 2017, devono essere rivalutati con riferimento all’esercizio 2018, purché i termini di approvazione del bilancio 2018 scadano successivamente al primo gennaio 2019.

Da un punto di vista fiscale vi è il solito periodo di sospensione degli effetti della rivalutazione. Il maggior valore attribuito ai beni viene riconosciuto, infatti, ai fini fiscali, a partire dal terzo esercizio successivo e, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2021, a eccezione dei beni immobili. Per tali ultimi beni il predetto riconoscimento fiscale, in base a quanto stabilito dal comma 947, dell’articolo 1, della legge 145/2018, scatta dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

Nel caso in cui, dispone sempre la norma, antecedentemente all’inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui è stata eseguita la rivalutazione, uno o più beni rivalutati siano oggetto di cessione a titolo oneroso, ovvero di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero, ancora, al consumo personale o familiare dell’imprenditore, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si deve avere riguardo «al costo del bene prima della rivalutazione».

In tale caso viene riconosciuto in capo al cedente o assegnante del bene, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione del singolo bene ceduto o assegnato, mentre la riserva di rivalutazione, incrementata dell’imposta sostitutiva, riferibile sempre al bene oggetto di cessione o assegnazione, viene liberata dalla sospensione d’imposta.