Rottamazione-ter, per i pagamenti margini di tolleranza fino al 9 dicembre

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 16/11/2019

Rottamazione-ter: rimessione nei termini per coloro che non hanno adempiuto al pagamento entro il 31 luglio scorso. La riapertura dei termini prevista dal Dl 124/2019 non comporta alcuna estensione dei ruoli che possono essere oggetto di definizione, rimanendo inalterate le regole pregresse.

Con il Dl 124/2019, cosiddetto Decreto fiscale, sono stati riaperti i termini di adesione alla terza edizione della rottamazione dei ruoli affidati all’Agente della riscossione, meglio nota come «rottamazione ter». In particolare, ai sensi dell’articolo 37 del citato decreto, è stato previsto che «la scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018 […] è fissato al 30 novembre 2019».

Il Decreto fiscale dispone, quindi, in buona sostanza, la rimessione nei termini dei contribuenti che non hanno adempiuto all’obbligo di pagamento entro lo scorso 31 luglio 2019 della prima o unica rata prevista dalla «rottamazione ter».

Tali soggetti, quindi, potranno ottemperare al pagamento entro il 30 novembre 2019, termine che slitta al 2 dicembre, cadendo il 30 novembre di sabato, senza subire alcuna particolare penalizzazione. Inoltre il termine del 2 dicembre è oggetto di una tolleranza di ulteriori 5 giorni, come previsto dal comma 14 bis dell’articolo 3, del Dl 119/2018, ma cadendo il giorno 7 dicembre di sabato, il termine ultimo diventa in definitiva il 9 dicembre 2019.

La rimessione nei termini è riconosciuta anche ai contribuenti che avevano presentato istanza di «rottamazione bis» ma che non avevano effettuato il versamento della prima o unica rata entro il 7 dicembre 2018. A tale riguardo, si ricorda che i debitori della «rottamazione bis» che hanno versato entro quest’ultima data le rate in origine in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, rientravano nella rottamazione ter, con diritto a pagare le somme residue in dieci rate, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

I soggetti che, invece, per qualsiasi motivo, non hanno rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018 hanno comunque potuto presentare la domanda di rottamazione ter, con pagamento della prima rata sempre alla fine di luglio 2019.

È utile ricordare che la riapertura dei termini prevista dal Dl 124/2019 non ha comportato alcuna estensione dei ruoli che possono essere oggetto di definizione: in altre parole, sono rottamabili esclusivamente le cartelle consegnate dagli enti impositori tra il 2000 e il 2017.

Facendo altresì presente che rimane preclusa, dunque, la possibilità di beneficiare dell’istituto della rottamazione ter con riferimento ai carichi affidati alla riscossione a partire dal 2018, in caso di rimessione nei termini l’importo da pagare rimane invariato e, pertanto, il contribuente può effettuare il versamento utilizzando il bollettino che gli era già stato inizialmente fornito dall’agenzia della Riscossione.

Si ricorda che i pagamenti delle rate possono essere effettuati, oltre che con il servizio «Paga online», anche mediante i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento – PSP – aderenti al nodo «pagoPA». È esclusa, invece, ogni forma di compensazione che possa avvenire ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997.