Sconti e abbuoni: note di addebito elettroniche

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 26/09/2019

Niente note di addebito emesse al cessionario/committente in luogo del cedente prestatore, se il documento deve «passare» per lo Sdi.

Con riferimento alle note di variazione in aumento, dette anche note di addebito, l’agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di sconti e abbuoni.

In particolare, con la risposta all’istanza di interpello n. 172/2019 , l’Agenzia si è pronunciata in merito alla possibilità di far transitare mediante Sistema di Interscambio le note di debito emesse dal cessionario/committente a fronte di sconti o abbuoni pattuiti con il cedente/prestatore, in rettifica di fatture precedenti emesse da quest’ultimo.

Con il citato interpello è stata analizzata una prassi aziendale ormai consolidata, soprattutto nell’ambito della grande distribuzione (Gdo). Infatti, nella filiera della Gdo accade spesso che, in presenza di sconti o abbuoni, venga riconosciuta la possibilità al cessionario/committente di emettere una nota di debito non assoggettata a Iva, anziché prevedere l’emissione di una nota di credito da parte del cedente/prestatore. In altre parole, viene riconosciuta la possibilità di emettere un documento da parte del cliente, modalità che, in realtà, non trova alcun fondamento normativo ai fini Iva.

L’articolo 26 del Dpr 633/1972, infatti, prevede che le variazioni in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta, anche in caso di abbuoni o sconti, possano essere emesse esclusivamente da parte del cedente/prestatore, precludendo, quindi, tale facoltà al cessionario/committente.

Sulla base, pertanto, di quanto sopra, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che le note di debito emesse dal cessionario/committente non possono essere trasmesse elettronicamente dal momento che possono transitare mediante SdI solo i documenti espressamente disciplinati dal Dpr 633/1972, ossia fatture e note di variazione emesse dal soggetto che ha emesso la fattura stessa.

L’agenzia delle Entrate, tuttavia, non esclude in toto la possibilità di emissione dei documenti oggetto di analisi. In particolare, viene riconosciuta la facoltà di utilizzare le note di debito del cessionario/committente ai fini delle imposte dirette per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario. L’agenzia delle Entrate, tuttavia, precisa che queste note devono essere emesse in formato analogico ovvero elettronicamente fuori dallo Sdi.

In tema sempre di note di variazione, è bene ricordare che quelle emesse per sopravvenuti accordi, per errori «contabili» o di aliquota ovvero quelle per sconti non contrattualmente pattuiti, possono contenere l’imposta solo se vengono emesse entro un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

Negli altri casi, indicati all’interno del già citato articolo 26 della legge Iva, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa con Iva entro i termini previsti per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è manifestato l’evento che ha dato luogo alla possibilità di emettere la nota di accredito.