Solo per i pignoramenti infruttuosi può essere emessa nota di accredito

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 01/04/2019

Ai fini dell’emissione della nota di accredito, non rientrano tra le procedure esecutive rimaste infruttuose i pignoramenti «esplorativi» e quelli «intermedi».

Con riferimento alle note di variazione in diminuzione e ai pignoramenti, con la Consulenza giuridica n. 2 del 24 gennaio di quest’anno, l’agenzia delle Entrate è entrata nel merito dell’applicazione dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, in presenza di pignoramenti cosiddetti esplorativi e di quelli intermedi.

Facendo presente che per pignoramento «esplorativo» si intende quello «mediante il quale il creditore attiva la procedura del pignoramento allo scopo di acclarare la mera semplice presenza presso una banca di rapporti attuali con il debitore esecutato», mentre per pignoramento «intermedio» quello attraverso il quale «il creditore individua il titolo giuridico del credito pignorato – per esempio un conto corrente – senza riuscire tuttavia a precisare l’entità della somma dovuta dal terzo», l’Agenzia da risposta negativa alla domanda che riguarda la possibilità di emissione della nota di accredito per i pignoramenti di cui sopra.

Tale risposta deriva dal fatto che la ratio della norma, di cui al richiamato articolo 26 del Dpr 633/1972, concede la possibilità di emettere la nota di variazione solo a fronte di una procedura esecutiva rimasta infruttuosa, ma qualora tale infruttuosità «sia acclarata da un organo super partes (in specie, ufficiale giudiziario e/o giudice dell’esecuzione)».

Non è possibile, in altre parole, che l’infruttuosità venga rimessa «all’arbitrio del creditore pignorante», visto che egli potrebbe ritenere semplicemente economicamente non conveniente procedere con il deposito degli atti previsti per le procedure stesse, «facendo così estinguere una procedura in tutto o in parte fruttuosa».

La stessa agenzia delle Entrate ricorda quanto già affermato all’interno della propria circolare 77/E/2000, ove fu evidenziato che «il presupposto legittimante la variazione in diminuzione viene a esistenza quando il credito del cedente del bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione».

Per l’emissione della nota di accredito in presenza di procedure individuali rimaste infruttuose è necessario, dunque, fare affidamento soltanto su quanto disposto dal comma 12 del richiamato articolo 26, che individua con precisione l’infruttuosità della procedura in commento specificando che: nel caso di pignoramento presso terzi, si ha infruttuosità quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; nel caso di pignoramento di beni mobili, l’infruttuosità si ha quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; infine, in presenza di vendita all’asta, ancora una volta l’infruttuosità è provata quando, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.