Sospensione dei versamenti anche per i contributi a carico dei dipendenti anche se già trattenuti.

Eizioni: Studio Brusaterra
Pubblicazione: NEWS FISCO di Michele Brusaterra del 26/03/2020

I contributi INPS a carico dei dipendenti e trattenuti nei periodi di sospensione dei versamenti, vanno versati solo dopo tale periodo di sospensione.
E’ questo l’importante chiarimento arrivato dall’INPS con il messaggio n. 1373 del 25.03.2020, che ha in parte rettificato quanto l’Istituto aveva già affermato nella propria circolare n. 37 del 2020.
La questione è collegata alla sospensione dei termini di versamento, dal 02.03.2020 e fino al 30.04.2020, prevista dal DL 9/2020 per imprese turistico-ricettive, agenzia di viaggio e turismo e tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato ed estesa a tutta una serie di altri soggetti, come, ad esempio, soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc, dall’articolo 61 del DL 18/2020, che riguardano, oltre che alle ritenute alla fonte relative a redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, anche ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Proprio con riferimento ai contributi previdenziali a carico del dipendente, l’INPS con la citata circolare 37 aveva sostanzialmente chiarito che tali contributi se trattenuti dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente non potevano godere della sospensione in quanto, appunto, già trattenuti. Per godere della sospensione il datore di lavoro avrebbe dovuto, quindi, non trattenerli nemmeno dalla busta paga.
Con il messaggio 1373 l’Istituto di previdenza è ritornato sui suoi passi alla luce del fatto che «essendo in presenza di una situazione epidemiologica molto più grave con inevitabile diminuzione della capacità economica dei singoli», arrivando, quindi, a chiarire come «la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti».
Tale conclusione vale, naturalmente, anche per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi, nel 2019 ovvero nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL Cura Italia (17.03.2020), non superiori a € 2.000.000.
Per tali soggetti, infatti, l’articolo 62 del DL 18/2020 sospende i versamenti da autoliquidazione che scadono tra il 08.03.2020 e il 31.03.2020, relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente (artt. 23 e 24 DPR 600/73), alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che operano come sostituti e all’Iva nonché quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
Tutti tali versamenti, così come sopra indicati, devono, quindi, essere effettuati senza sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione entro il 31.05.2020, ovvero
– a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.