Stop al credito d’imposta Irap per i soggetti senza dipendenti

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 22/06/2019

Niente più deduzione Irap per ciascun nuovo assunto in determinate regioni italiane, e abrogazione, sempre ai fini Irap, del credito d’imposta per i soggetti senza dipendenti.

Dopo l’intervento della legge di Bilancio 2019, il periodo d’imposta 2018 è l’ultimo che vede l’applicazione di due particolari « aiuti» previsti ai fini Irap. La citata legge, infatti, mette la parola fine, a partire dal primo gennaio di quest’anno, a due agevolazioni, la prima, probabilmente con effetti meno rilevanti; la seconda, invece, con impatti più importanti visto che riguarda tutti i contribuenti senza dipendenti.

Si tratta, per la precisione, per quanto riguarda la deduzione, di quella prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a), n. 3), del Dlgs 446/1997, che prevede, ancora fino al 2018, per le imprese diverse dalle banche, dagli altri enti finanziari, dalle imprese di assicurazione e dalle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, una deduzione dalla base imponibile Irap di un importo fino a euro 15.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, impiegato nel periodo d’imposta in determinate regioni, ossia in Abruzzo, in Basilicata, in Calabria, in Campania, in Molise, in Puglia, in Sardegna e in Sicilia.

L’importo predetto viene portato a euro 21.000, se i predetti lavoratori sono di sesso femminile e hanno un’età inferiore a 35 anni.

Come ricordato dalla circolare 8/E del 10 aprile scorso dell’agenzia delle Entrate, la deduzione appena passata in rassegna «è alternativa a quella di cui al numero 2) della lettera a) del comma 1 del menzionato articolo 11», che prevede per le imprese, escluse quelle operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, la deduzione di un importo pari a euro 7.500, rapportata ad anno, «per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta», importo aumentato a euro 13.500 per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni.

Facendo presente che tale ultima deduzione, che non è riferita a singole regioni d’Italia, bensì a tutto il territorio nazionale, non è stata oggetto di abrogazione, sempre la legge di Bilancio 2019, attraverso il comma 1086, dell’articolo 1, ha previsto l’abrogazione, a far tempo dal primo gennaio 2019, del comma 21 dell’articolo 1 della legge 190/2014, che prevede, ancora fino al 2018, un credito d’imposta per i soggetti che, nell’ambito della propria attività, non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Si tratta di un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 10 per cento dell’Irap lorda, che spetta in completa assenza di lavoratori dipendenti. A tale proposito l’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E/2015, ha chiarito che in presenza di lavoratori subordinati anche solo per una parte dell’anno o del periodo d’imposta, il beneficio in esame non può essere assolutamente riconosciuto.

Anche per tale ultima agevolazione, quindi, il 2018 risulta essere l’ultimo periodo d’imposta di applicazione, lasciando, dal 2019, i soggetti che non risultano avere dipendenti con ben pochi ulteriori «aiuti» ai fini Irap.