Superammortamento 2019 fino a 2,5 milioni di euro

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 07/06/2019

Superammortamento sfruttabile, fino a 2,5 milioni di euro, per gli investimenti effettuati dal primo aprile al 31 dicembre 2019, con una ulteriore proroga fino al 30 giugno 2020, ma nel rispetto di determinate condizioni.

Dopo la sua «scomparsa» a partire dal primo gennaio 2019, per effetto della mancata proroga a opera della legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 60 della legge 145/2018), il super ammortamento viene reintrodotto dal Decreto Crescita (articolo 1 del Dl 34/2019), attualmente in attesa di conversione.

Tale decreto, però, non ha previsto la proroga dell’agevolazione in commento a partire dagli investimenti effettuati già dal primo gennaio 2019, ma ha postergato la sua efficacia a partire dal primo aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019, con la possibilità di usufruire della agevolazione, che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali materiali nuovi del 30 per cento, ai soli fini fiscali e per il solo ammortamento, anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2020, ma nel rispetto di due condizioni: accettazione dell’ordine da parte del fornitore entro la data del 31 dicembre 2019 e pagamento, entro la medesima data, del 20 per cento del costo di acquisizione del bene.

Allo stato attuale, quindi, e fino al 30 giugno 2019, ci si trova di fronte a due normative che in parte si sovrappongono ma che divergono nel limite massimo di investimento agevolabile.

Da una parte, infatti, vi è il super ammortamento nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di suo sfruttamento anche per i beni strumentali materiali nuovi consegnati fino al 30 giugno 2019, ma alla condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine sia stato accettato dal venditore e che, entro la medesima data, sia stato effettuato il pagamento di acconti pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

Tale agevolazione 2018 non ha nessun limite quantitativo, nel senso che è maggiorato del 30 per cento il costo di acquisizione di tutti gli investimenti, a prescindere dall’importo unitario e complessivo degli stessi, purché non rientrino, naturalmente, tra quelli espressamente esclusi dalla norma.

Dall’altra c’è il super ammortamento 2019, che riguarda gli investimenti nei medesimi beni già sopra indicati e con le medesime esclusioni del super ammortamento 2018, effettuati dal primo aprile 2019 al 31 dicembre 2019, con la finestra fino al 30 giugno 2020, alle condizioni già evidenziate, che però risulta avere un limite quantitativo assoluto.

Dispone, infatti, l’articolo 1 del decreto Crescita, che l’agevolazione spetta solo fino a un ammontare massimo di investimenti di 2,5 milioni di euro. Superata tale soglia, pertanto, l’agevolazione non spetta più.

Qualora, pertanto, un’impresa o un esercente arti o professioni, arrivi ad acquisire, nel periodo agevolato fino al 30 giugno 2019, beni di valore superiore a 2,5 milioni di euro, si ritiene che il bene che si trova a cavallo del limite indicato, subirà una maggiorazione del 30 per cento solo fino al raggiungimento del predetto limite stesso. Supponendo che un’impresa investa in beni super ammortizzabili euro 2.400.000 e che, entro i limiti temporali stabiliti dalla legge acquisisca un bene di euro 150mila, su quest’ultimo bene la maggiorazione spetterà solo su 100mila euro.

Ci si chiede se l’investitore possa scegliere, in previsione di superare euro 2,5 milioni, quali beni «super ammortizzare» visto che gli stessi potrebbero avere aliquote di ammortamento diverse.