Tasi, per i fabbricati «D» vanno utilizzati i nuovi coefficienti

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 13/06/2019

Per la determinazione dell’Imu e della Tasi dovuta su fabbricati di categoria «D» non ancora accatastati, è necessario procedere alla rivalutazione del valore attraverso appositi coefficienti individuati, per l’anno 2019, dal Dm 6 maggio scorso.

Agli sgoccioli con la determinazione di Imu e Tasi, è bene tenere presente che per i fabbricati appartenenti al gruppo «D», come per esempio, opifici, alberghi e pensioni, case di cura e ospedali, utilizzati per fini di lucro, che risultano essere privi di rendita catastale, e interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si utilizzano come valori imponibili i costi emergenti dai libri contabili, i quali vengono moltiplicati per il coefficiente indicato da un apposito decreto ministeriale emanato ogni anno, al fine di «aggiornarli» al valore di mercato.

Per il 2019 il coefficiente è stato fissato nella misura dell’1,02 dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2019 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio scorso.

Facendo presente che tale metodo di determinazione della base imponibile ai fini dei due tributi citati è da applicarsi fin tanto che al fabbricato non venga attribuita la rendita catastale, malgrado la norma stabilisca, in termini di aliquote, che la somma di Tasi e Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l’aliquota massima prevista per l’Imu al 31 dicembre 2013, (tra cui, per esempio, il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale), anche per il 2019 la legge 145/2018, ha disposto che i Comuni possano effettuare aumenti fino allo 0,8 per mille del prelievo complessivo.

La condizione posta è che, contestualmente a tali aumenti, siano finanziate detrazioni sulle abitazioni principali e sulle unità immobiliari equiparate.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il versamento della Tasi dovuta per ciascun anno deve essere effettuato in due rate di pari importo, come peraltro avviene per l’Imu. La prima rata a titolo di acconto va versata entro il 16 giugno data che, quest’anno, è prorogata al 17 giugno, visto che il 16 cade di domenica. Essa va determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate con deliberazione dell’anno precedente ma con riferimento allo stato di fatto del primo semestre.

La seconda rata a titolo di saldo va versata entro il 16 dicembre, e funge da eventuale conguaglio rispetto a quanto versato con la prima rata, utilizzando le aliquote pubblicate dal singolo Comune sul sito informatico entro il 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

La Tasi, che è dovuta solo se l’importo annualmente determinato per ciascun Comune supera l’importo di 12 euro, ovvero diverso limite stabilito dal regolamento comunale per i versamenti spontanei, può essere in ogni caso versata anche in un’unica soluzione entro il 17 giugno.