Tax free shopping: note di variazione con trattamento diverso

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 23/09/2019

Tax free shopping: le note di addebito vanno emesse con le stesse modalità della fatture e non possono essere cumulative, mentre le note di accredito non necessitano di un documento a supporto e possono essere oggetto di annotazione cumulativa nel registro degli acquisti.

Con due documenti di prassi distinti, la risoluzione n. 58/E dell’11 giugno 2019 e la risoluzione n. 65/E del 10 luglio 2019 , l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle note di variazione da emettere con riferimento alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti extra comunitari, di beni destinati all’uso personale o familiare del cessionario e che siano da trasportarsi nei bagagli personali dello stesso, per cui è applicabile la disciplina Iva stabilita dall’articolo 38 quater del Dpr 633/1972.

In un primo momento, con il documento di prassi n. 58/E, l’Agenzia ha chiarito che le note di variazione, sia in aumento che in diminuzione, che hanno lo scopo di rettificare le fatture emesse, devono «rispettare le regole di emissione delle relative fatture» che, per le cessioni di cui si è detto, risultano essere elettroniche già a partire dal primo settembre 2018. Pertanto, in caso di un’operazione di tax free shopping, la nota di variazione va emessa attraverso il sistema Otello 2.0.

Sulla possibilità di emettere un’unica nota di variazione riepilogativa riferita a più fatture, l’agenzia delle Entrate cita dapprima la propria risoluzione 1882 del 1994, attraverso la quale aveva affermato, con riferimento all’emissione di fatture con addebito dell’imposta e successivo rimborso, che i cedenti dei beni potevano «effettuare una sola annotazione sul menzionato registro [quello di cui all’articolo 25 del medesimo decreto Iva ndr.], in luogo delle singole annotazioni (relative ad altrettante operazioni [di tax free shopping, ndr.])», ammettendo, quindi, una variazione cumulativa.

Alla luce del fatto, però, che l’agenzia delle Dogane e dei monopoli, con propria nota n. 54505/RU del 22 maggio 2018, ha avuto modo di specificare che ogni singola operazione di cessione e, quindi, ogni fattura emessa al fine di documentarla, nonché l’eventuale nota di variazione che a tale fattura si riferisce, risulta essere identificata in modo univoco da Otello 2.0 attraverso il cosiddetto codice richiesta da indicare sulla copia della fattura che il cedente consegna al cessionario, quanto chiarito precedentemente, ossia che è possibile effettuare una sola annotazione sul registro degli acquisti, non può più trovare applicazione.

Dopo questa presa di posizione, con la successiva risoluzione n. 65/E, l’agenzia delle Entrate ha fornito, però, ulteriori chiarimenti visto le successive richieste di chiarimento alla stessa giunte.

Mentre con riferimento alle note di variazione in aumento viene ribadito quanto sopra già indicato, nel caso di emissione di fattura con Iva e di necessità di emettere, nei confronti del soggetto extra comunitario, nota di variazione in diminuzione, l’Agenzia evidenzia che il comma 2 dell’articolo 38 quater dispone, a proposito del rimborso dell’imposta al cessionario, che esso «è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25», ossia nel registro degli acquisti.

Dal tenore letterale della norma, quindi, chiarisce l’Agenzia, in caso di variazioni in diminuzione, non è obbligatorio emettere nota di accredito né tantomeno farla transitare per il sistema Otello 2.0, essendo sufficiente la sola annotazione nel registro degli acquisti come prescritto dalla norma citata, anche in forma cumulativa.