Vendite a distanza, tutti i dati da trasmettere per essere in regola

Eizioni: Il Sole 24 Ore
Pubblicazione: Il quotidiano del Fisco del Sole 24 Ore del 30/09/2019

Trasmissione dei dati delle vendite a distanza da parte dei soggetti che le facilitano attraverso interfacce elettroniche, entro il 31 ottobre prossimo.

L’articolo 13 del Decreto crescita, Dl 34/2019 , con il primo comma stabilisce che i soggetti passivi d’imposta che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, senza fare riferimento a specifici beni, e tramite interfacce elettroniche che consentano, come stabilito dal provvedimento del 31 luglio 2019, «a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica», sono tenuti a trasmettere, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare, i seguenti dati: denominazione o dati anagrafici completi, residenza o domicilio, codice identificativo fiscale ove esistente, indirizzo di posta elettronica, numero totale delle unità vendute in Italia e, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, a scelta del soggetto passivo, espressi in euro.

Facendo presente che le norme brevemente indicate si applicano fino al 31 dicembre 2020, il citato provvedimento del 31 luglio 2019 stabilisce altresì che, in fase di prima applicazione, ossia per i dati dal primo maggio 2019 a quelli del 30 settembre 2019, la comunicazione vada effettuata, in via telematica, entro il 31 ottobre 2019.

Tale ultima data, ossia quella del 31 ottobre 2019, viene anche stabilita come termine ultimo per la trasmissione dei dati di cui all’articolo 11 bis, commi da 11 a 15, del Dl 135/2018, con riferimento alle sole operazioni intercorse tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, visto che tale norma, in base a quanto disposto sempre dall’articolo 13 del Dl 34/2019, troverà nuovamente efficacia a partire dal primo gennaio 2021.

Si ricorda che il Dl 135/2018 ha introdotto una normativa che, con finalità di contrastare i fenomeni di evasione o di elusione dell’Iva, coinvolge i «soggetti passivi», residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza dei beni sempre attraverso l’uso di un’interfaccia elettronica come, per esempio, un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi a questi.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, il comma 11, dell’articolo 11 bis del Dl 135/2018, fa riferimento, in modo analitico e tassativo, ai telefoni cellulari, alle console da gioco, ai tablet Pc e ai laptop.

Per rientrare in quest’ultima norma, la legge prescrive che si debba trattare di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, che abbiano un valore «intrinseco» che non sia superiore a 150 euro. Qualora, dunque, si sia in presenza sia del requisito soggettivo che di quello oggettivo, ossia si tratti di un soggetto passivo d’imposta ai fini Iva che facilita le vendite a distanza dei beni sopra indicati, la norma considera che lo stesso soggetto passivo che ha facilitato la vendita, abbia ricevuto e ceduto i predetti beni.

Il Dl 135/2018 individua, però, una seconda fattispecie in cui scatta la presunzione di acquisto e di successiva cessione di cui si è appena detto. Il comma 12 dell’articolo 11 bis stabilisce, infatti, che, fermo restando i requisiti soggettivi e oggettivi già indicati, la presunzione scatta anche qualora vengano facilitate le cessioni dei beni sopra elencati, poste in essere, all’interno dell’Unione europea, da un soggetto passivo che non si trova stabilito all’interno della stessa Unione europea purché, ulteriore condizione, la cessione avvenga nei confronti di una persona che non sia un soggetto passivo d’imposta.